Studio Legale Ferraù
MASSOFISIOTERIA: DOPO IL "NO" DELLA PLENARIA, NUOVA SPERANZA PER GLI ASPIRANTI FISIOTERAPISTI

di FEDERICA TORCETTA
La massofisioterapia è una disciplina che attraverso il massaggio terapeutico e la manipolazione manuale viene impiegata per la cura di diverse patologie muscolo-scheletriche.
Si tratta di trattamenti para-medici che, su prescrizione medica, operano a livello preventivo, ma anche per il recupero e il mantenimento del benessere fisico del paziente.
La massofisioterapia viene ricondotta nel bacino delle professioni con finalità sanitarie, ed il relativo titolo di massofisioterapista viene riconosciuto a seguito di un corso della durata di tre anni, abilitante ad operare quale specialisti del cosiddetto “massaggio terapeutico”.
Fino a tempi recenti, in alcuni casi la suddetta categoria veniva equiparata a quella dei fisioterapisti, questo nelle fattispecie in cui il massofisioterapista avesse conseguito il titolo prima dell’istituzione del corso di Laurea in Fisioterapia, quindi prima del 17 marzo 1999.
Diversamente, il professionista che si fosse formato dopo il 1999, non era assimilabile, per legge, a nessuna delle professioni sanitarie ricomprese nell’elenco stilato dal Ministero della salute (D.M. 741/1994).
La questione centrale che ha interessato diverse pronunce del Consiglio di Stato, sino a determinare la necessaria pronuncia dello stesso in Adunanza Plenaria, ha avuto ad oggetto la necessità di rispondere al quesito se fosse, o meno, possibile per i diplomati massofisioterapisti, avere accesso diretto, già al primo anno del corso di studi universitari in Fisioterapia, senza il previo superamento del test di ammissione al corso di laurea, ma solo in via conseguenziale al possesso del titolo in massofisioterapia.
Tuttavia, il sistema universitario italiano, ad oggi in vigore, presuppone all’iscrizione ad un qualunque corso di studio di tipo universitario, il possesso di un diploma quinquennale di scuola secondaria superiore.
Sul punto insorgeva il limite invalicabile che impedisce ai massofisioterapisti di poter intraprendere un percorso universitario con indirizzo sanitario in fisioterapia, trattandosi di un diploma biennale o al massimo triennale.
Nel novembre 2018, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (in adunanza plenaria), ha cercato di dirimere i contrasti di natura giurisprudenziale insorti in tale materia.
La richiamata sentenza ha escluso che il diploma di massofisioterapista possa consentire l’iscrizione alla facoltà di fisioterapia o in qualche misura facilitarne l’accesso, questo anche nei casi in cui sia posseduto unitariamente al titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Con l’emendamento n. 1.6003, approvato in materia di manovra di bilancio per l’anno 2019, il legislatore ha inteso e voluto evitare che chi, per anni, avesse svolto taluna delle professioni sanitarie senza il possesso di un titolo abilitante all’iscrizione dell’albo professionale di riferimento, per un periodo di almeno 36 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi dieci anni, potesse continuare a svolgere la propria attività professionale, previa iscrizione, entro il 31 dicembre 2019, agli elenchi ad esaurimento, istituiti presso gli Ordini sanitari di settore.
Lo Studio legale Ferraù , che già in passato ha registrato numerose vittorie sul campo, ottenendo pronunce che riconoscono l’equipollenza del titolo di massofisioterapista a quello del diploma di fisioterapista di cui al decreto n. 741/1994, ai fini dell’esercizio della professione, offre consulenza ed assistenza a coloro i quali fossero interessati a dirimere eventuali dubbi sul tema oggetto della pronuncia in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, vista alla luce delle recenti pronunce legislative